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[ BLOG / FINANZA AGEVOLATA ]

Nuova Sabatini e software: quando il gestionale è agevolabile

La Sabatini non ragiona per progetto ma per posta di bilancio: passa quello che finisce in B.I.3 o B.I.4, non il canone e non la consulenza. Contributo al 2,75% o al 3,575%.

Marco Tartaglia 13 min

La Nuova Sabatini si chiama “Beni strumentali”, parla di macchinari in ogni pagina istituzionale, e per questo motivo tre quarti delle software house italiane la considerano una misura che non le riguarda. È un errore che costa, perché il software applicativo è ammissibile, è scritto nella circolare, e su un progetto da 60.000 euro sposta cifre reali.

L’errore opposto costa di più. Si promette al cliente che il progetto è finanziabile, si firma, e in fase di erogazione si scopre che metà del preventivo era intestata a voci che il Ministero non riconosce. A quel punto il contributo non si riduce: su quelle voci si perde.

La differenza fra i due esiti sta in una sola domanda, e non è tecnica. Questa fattura finisce nell’attivo dello stato patrimoniale del cliente, o va a conto economico? La Nuova Sabatini non ragiona per progetto, ragiona per posta di bilancio, e tutto il resto discende da lì.

TL;DR

  • La Sabatini non è un contributo a fondo perduto sull’investimento. È un contributo in conto impianti calcolato sugli interessi convenzionali di un finanziamento quinquennale, e senza un finanziamento bancario o un leasing non esiste.
  • Finanziamento: da 20.000 a 4.000.000 di euro per impresa, durata massima 5 anni, può coprire fino al 100% dell’investimento.
  • Contributo: 2,75% annuo sui beni strumentali ordinari, 3,575% sugli investimenti 4.0 e su quelli green.
  • Il software applicativo è ammissibile solo se capitalizzabile alla voce B.I.3 (proprietà o licenza a tempo indeterminato) o B.I.4 (licenza a tempo determinato pagata una tantum). Il software di base capitalizzato sul costo dell’hardware rientra come immobilizzazione materiale.
  • Non passano: canoni ricorrenti, consulenze di qualsiasi genere, sviluppo interno del cliente, permute, immobilizzazioni in corso, titoli di spesa sotto 516,46 euro al netto di IVA, pagamenti in compensazione.
  • Divieto di mera sostituzione: rifare un sistema iso-funzionale non è un programma di investimento ammissibile.
  • Aperta al 13 settembre 2026, sportello a ordine cronologico senza click day, con poco più di 1,2 miliardi di euro residui sulla linea ordinaria secondo l’elaborazione MIMIT del 26 agosto 2026, più 650 milioni di rifinanziamento dalla legge di bilancio 2026.
  • Si cumula con i crediti d’imposta, perché quelli non sono aiuti di Stato. Con gli altri aiuti di Stato il cumulo è vincolato ai massimali europei: 20% dei costi per le piccole imprese, 10% per le medie.

Come funziona, prima di parlare di software

Il meccanismo confonde perché coinvolge tre soggetti invece di due. L’impresa chiede un finanziamento a una banca o a un intermediario aderente alla convenzione fra MIMIT, ABI e Cassa Depositi e Prestiti, oppure stipula un leasing finanziario. Il Ministero, in parallelo, concede un contributo in conto impianti pari agli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento quinquennale di importo uguale all’investimento.

Tre conseguenze pratiche che cambiano il modo di presentare la misura a un cliente:

  1. La domanda si compila sulla piattaforma del Ministero e si invia alla banca. Il modulo va compilato in via esclusivamente telematica sulla procedura MIMIT, dove viene generato il CUP, poi firmato digitalmente dal legale rappresentante e trasmesso via PEC all’istituto scelto. Non esiste nessun click day: le richieste di prenotazione arrivano al MIMIT su base mensile e vengono soddisfatte in ordine cronologico.
  2. Il contratto di finanziamento si stipula dopo la domanda, mai prima.
  3. Il contributo vale una frazione dell’investimento. Chi lo racconta come “fondo perduto sul macchinario” sta dicendo una cosa falsa, e la delusione arriva quando si leggono le cifre.

I beneficiari sono micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro delle imprese, di tutti i settori produttivi tranne le attività finanziarie e assicurative. Un’esclusione che vale la pena dire subito, perché taglia fuori una categoria di clienti tipica di chi vende software: i liberi professionisti e gli studi professionali non iscritti al Registro delle imprese non rientrano fra i beneficiari.

Il software rientra? La risposta sta nello stato patrimoniale

La circolare ammette l’acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali. Il filtro vero arriva subito dopo: i beni devono essere classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, con l’unica eccezione dei software applicativi classificabili alle voci B.I.3 e B.I.4.

Tradotto in righe di preventivo:

Voce di fornituraPassa?Dove finisce in bilancio
Licenza di software gestionale di proprietàsìB.I.3
Licenza d’uso a tempo indeterminatosìB.I.3
Licenza a tempo determinato pagata una tantum per tutta la duratasìB.I.4
Canone mensile o annuale di una piattaformanoconto economico
Sviluppo custom ceduto al cliente e capitalizzatosìB.I.3
Software di base capitalizzato sul costo dell’hardwaresìB.II.4
Hardware nuovo di fabbrica a uso produttivosìB.II.2, B.II.3, B.II.4
Analisi dei requisiti, assessment, project managementnoprestazione di servizi, esclusa
Sviluppo fatto internamente dal clientenocommessa interna, esclusa

La regola che le FAQ del Ministero fissano in modo esplicito è che non sono ammissibili ulteriori tipologie di immobilizzazioni immateriali. Niente avviamento, niente costi di impianto, niente costi di sviluppo capitalizzati che non siano software applicativo.

Da qui discende la domanda da fare al commercialista del cliente prima di scrivere il preventivo, non dopo: questa fornitura è capitalizzabile in B.I.3 o B.I.4? Se la risposta è no, il progetto resta un buon progetto e non è agevolabile con questa misura.

2,75% o 3,575%: le 24 voci che cambiano il tasso

Il contributo sale da 2,75% a 3,575% quando la fornitura rientra negli elenchi dei beni 4.0, che nella circolare sono gli allegati 6/A per i beni materiali e 6/B per quelli immateriali, ricalcati sugli allegati A e B della legge 232/2016.

Le voci dell’allegato 6/B che intercettano il lavoro di una software house sono più di quante ci si aspetti:

  • sistemi EDM, PDM, PLM e Big Data Analytics sul ciclo di vita del prodotto;
  • software di supporto alle decisioni che interpretano dati di campo;
  • gestione e coordinamento della produzione con forte integrazione dei servizi, con citazione esplicita di SCADA, MES, CMMS e soluzioni riconducibili ai paradigmi dell’IoT e del cloud computing;
  • software che comunicano e condividono dati, cioè l’Industrial IoT;
  • gestione della qualità a livello di sistema produttivo;
  • cloud computing a supporto dei processi produttivi e della catena di fornitura;
  • Industrial Analytics su big data da sensoristica IoT;
  • intelligenza artificiale e machine learning, con una precisazione che conta: il testo le lega alla qualità del processo produttivo e all’affidabilità del macchinario o dell’impianto, non a un assistente conversazionale commerciale;
  • cybersecurity, protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi e accessi non autorizzati: è la voce più ampia dell’elenco e l’aggancio naturale di un progetto di adeguamento tecnico alla NIS2;
  • gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’ecommerce, che è l’unico riferimento esplicito al commercio elettronico dell’intero allegato;
  • fruizione immersiva, ricostruzioni 3D e realtà aumentata;
  • gestione della logistica con integrazione telematica dei dispositivi in campo e mobili.

La trappola del punto 7.7

Qui sta la decisione economica vera, e quasi nessuna guida la racconta. Se una spesa viene dichiarata sulla linea 4.0 e il Ministero ritiene che non rientri nell’allegato 6/B, quella spesa non scende sulla linea ordinaria al 2,75%: viene esclusa del tutto.

Su un software di frontiera, per esempio una piattaforma di agenti costruita su misura, la scelta fra dichiarare il 2,75% sicuro e il 3,575% contestabile è una scelta di rischio, non una formalità. E su questa misura non esiste un parere preventivo del Ministero a cui appoggiarsi: l’attestazione che i beni rientrano negli elenchi la firma il legale rappresentante dell’impresa beneficiaria nel modulo di richiesta di erogazione. La documentazione che regge quella firma, su progetti di una certa dimensione, è la perizia tecnica asseverata che la disciplina fiscale sui beni 4.0 già richiede.

C’è poi un punto documentale che va dichiarato invece di risolvere a favore del lettore. L’allegato B alla legge 232/2016 si intitola, nella versione originale, “Beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0”. L’allegato 6/B della circolare riproduce le 24 voci senza riprendere quel titolo. Nella stessa circolare, però, la definizione di investimento 4.0 rinvia agli allegati A e B della legge 232/2016, quindi l’aggancio alla norma di origine resta. La questione è aperta, e su un programma composto solo da software va chiusa con il proprio consulente e con la banca prima di presentare la domanda: è lì che si decide il perimetro, e un articolo non basta.

Il divieto di mera sostituzione, e la modernizzazione legacy

La circolare esclude i programmi di investimento che consistono nell’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti. Applicata al software, è la regola che decide l’esito di quasi tutti i progetti di modernizzazione.

Sostituire un gestionale con un gestionale nuovo che fa esattamente le stesse cose è il caso di scuola del programma non ammissibile. Sostituirlo introducendo funzionalità che prima non c’erano, interconnessione con il campo, tracciabilità, analitica sui dati di produzione, integrazione con la logistica, è un investimento, e sulla linea 4.0 spesso è anche il 3,575%.

In un progetto di modernizzazione di un ERP custom degli anni 2000 seguito da Obsidian Technologies l’intervento è stato eseguito per fasi, modulo per modulo, senza mai fermare la produzione, e l’efficienza della pianificazione settimanale è cresciuta del 20%. La distinzione fra rifacimento iso-funzionale e introduzione di nuove funzionalità nel ciclo produttivo è la stessa che la circolare MIMIT usa per separare un investimento agevolabile da una sostituzione.

La conseguenza operativa è che il perimetro va deciso e scritto all’inizio, nel preventivo e nella relazione tecnica, non ricostruito a posteriori quando arriva la richiesta di erogazione.

Cosa non entra mai

L’elenco delle spese non ammesse è tassativo. Le voci che riguardano una fornitura informatica:

  • prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere. È la riga più importante per chi vende software insieme al lavoro di analisi: assessment, raccolta requisiti, progettazione organizzativa, project management, formazione, audit. Tutto fuori;
  • commesse interne, cioè software sviluppato dal personale del cliente;
  • beni acquistati con permute o contributi in natura;
  • immobilizzazioni in corso e acconti: il programma deve essere ultimato e pagato a saldo;
  • spese di funzionamento, scorte e materiali di consumo;
  • acquisto o locazione di terreni e fabbricati;
  • titoli di spesa inferiori a 516,46 euro al netto di IVA, salvo il caso di più beni funzionali riferiti a un’unica fattura di importo non inferiore a quella soglia;
  • spese pagate con compensazione di crediti verso i fornitori.

Da qui una conseguenza che va scritta nel contratto prima che nella fattura: un progetto che mescola licenza, sviluppo e giornate di consulenza va separato in voci distinte, perché la parte capitalizzabile entri e il resto non trascini con sé il rifiuto dell’intero titolo di spesa.

Obsidian Technologies separa già in preventivo la quota capitalizzabile da quella di servizio e indica per ciascuna voce dove finisce in bilancio, in modo che il commercialista del cliente possa confermarlo prima della domanda: è l’informazione che serve per decidere se la misura è praticabile, e chiederla non impegna a niente.

I vincoli formali che fanno revocare

Sono banali e sono la causa più frequente di revoca totale.

  • Le fatture elettroniche, acconto e saldo, devono riportare il CUP e, separatamente, il riferimento “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”. La dicitura va concordata con il fornitore prima dell’emissione, perché rimediare dopo non sempre è possibile.
  • I pagamenti devono essere tracciabili: bonifico, SEPA Credit Transfer o RI.BA. Nessun contante, nessuna compensazione.
  • Il programma va ultimato entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca. Fa fede la data dell’ultimo titolo di spesa.
  • La richiesta di erogazione va inviata entro 120 giorni dal termine ultimo di conclusione, esclusivamente tramite la piattaforma telematica del Ministero. Un modulo compilato fuori piattaforma è improcedibile.
  • Serve la dichiarazione liberatoria del fornitore, generata dalla piattaforma, con cui il fornitore attesta che i beni sono nuovi di fabbrica e, per gli investimenti green, produce la certificazione o l’autodichiarazione ambientale. L’attestazione sulla riconducibilità agli elenchi 4.0 la rende invece il legale rappresentante dell’impresa nel modulo di richiesta di erogazione: è una responsabilità del beneficiario, non del fornitore.
  • I beni vanno capitalizzati e mantenuti in bilancio per almeno 3 anni, e non possono essere alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo nei 3 anni successivi all’ultimazione.

Il cumulo, dove la Sabatini è più generosa di quanto sembri

Su questo fronte la misura è l’opposto di altre. I contributi si cumulano con i crediti d’imposta, perché il Ministero li qualifica come misure fiscali di carattere generale e non come aiuti di Stato: le FAQ lo dicono in modo esplicito sia per il credito beni strumentali sia per il credito 5.0, con il solo limite interno del credito stesso, cioè che la somma dei benefici non superi il costo del bene.

Con gli altri aiuti di Stato, incluso il de minimis, il cumulo è ammesso sugli stessi costi purché non si superi l’intensità massima applicabile: per un’impresa non agricola e non ittica il tetto è il 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese e il 10% per le medie. Se il cumulo porta oltre, il Ministero riduce il contributo e lascia fermo il finanziamento. Da sapere: anche la garanzia del Fondo di garanzia PMI è un aiuto di Stato, e il MIMIT la conteggia d’ufficio.

FAQ

Il software gestionale rientra nella Nuova Sabatini?

Sì, se è capitalizzabile come immobilizzazione immateriale alla voce B.I.3 dello stato patrimoniale (software di proprietà o licenza d’uso a tempo indeterminato) o alla voce B.I.4 (licenza a tempo determinato con pagamento iniziale una tantum per tutta la durata). Il software a canone ricorrente, che va a conto economico, non rientra.

Quanto vale il contributo?

Il 2,75% annuo per gli investimenti in beni strumentali ordinari e il 3,575% per gli investimenti 4.0 e green, calcolato sugli interessi convenzionali di un finanziamento quinquennale di importo pari all’investimento. Sulla linea Capitalizzazione si sale al 5% per micro e piccole imprese. Il MIMIT pubblica un foglio di calcolo ufficiale per la stima esatta.

Posso finanziare solo software, senza macchinari?

Sulla linea ordinaria non ci sono ostacoli espliciti. Sulla linea 4.0 la questione è aperta: l’allegato B della legge 232/2016 nel titolo parla di beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali, e l’allegato della circolare Sabatini non riprende quel titolo, pur definendo gli investimenti 4.0 per rinvio agli allegati A e B della stessa legge. Su un programma di soli software la questione va chiusa con il consulente e con la banca prima di presentare, perché su questa misura il Ministero non rilascia pareri preventivi.

La consulenza informatica è ammissibile?

No. Le prestazioni di servizi e le consulenze di qualsiasi genere sono escluse in modo tassativo. È la differenza principale rispetto ai voucher camerali, che la consulenza la finanziano, e va tenuta presente quando si decide a quale misura portare un progetto.

Rifare il gestionale uguale a prima è agevolabile?

No. I programmi che consistono nella mera sostituzione di beni esistenti sono esclusi. Perché un progetto di modernizzazione rientri deve introdurre funzionalità nuove nel ciclo produttivo, e questo va descritto nel preventivo e nella relazione tecnica fin dall’inizio.

La Sabatini si può sommare al credito d’imposta?

Sì. Il MIMIT chiarisce nelle FAQ che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali non costituisce aiuto di Stato, quindi i limiti di cumulo della disciplina Sabatini non si applicano, fermo restando che la somma dei benefici non può superare il costo sostenuto per il bene.

Ci sono ancora risorse?

Al 13 settembre 2026 lo sportello è aperto. Le risorse residue della linea ordinaria risultano poco superiori a 1,2 miliardi di euro secondo l’elaborazione MIMIT del 26 agosto 2026, e la legge di bilancio 2026 ha aggiunto 200 milioni per il 2026 e 450 per il 2027. Il dato si aggiorna sulla pagina ministeriale e va riletto lì.

Uno studio professionale può accedere?

Solo se iscritto al Registro delle imprese. I liberi professionisti e gli studi non iscritti restano fuori dai beneficiari, e per loro il canale va cercato altrove.

La domanda da fare al commercialista prima di firmare il preventivo

Tutta la misura si riduce a una verifica che dura cinque minuti e che va fatta prima, non dopo: chiedere al commercialista del cliente se quella specifica fornitura verrà iscritta in B.I.3 o B.I.4, oppure spesata a conto economico. Se la risposta è la seconda, la Sabatini non è la strada, e vale la pena guardare un voucher camerale, che la consulenza la finanzia e i beni capitalizzati li tratta in modo molto più largo.

Se la risposta è la prima, il passo successivo è scrivere il preventivo con le voci già separate e con l’indicazione della linea, ordinaria o 4.0, per ciascuna. Se volete un preventivo impostato così su un progetto di gestionale, integrazione o modernizzazione, scriveteci.

Per il contesto tecnico: il pilastro modernizzazione dei sistemi legacy, la pagina sostituzione di un ERP custom, e l’articolo su quanto costa modernizzare un ERP custom degli anni 2000, utile per capire quale fetta del progetto è capitalizzabile.

Fonti: la scheda ufficiale MIMIT della Nuova Sabatini, le FAQ ministeriali che contengono la disciplina puntuale del software ai punti 6.4 e 9.7, e la circolare direttoriale del 6 dicembre 2022 n. 410823 con i suoi allegati. Dati verificati al 13 settembre 2026: il MIMIT ha annunciato un decreto interministeriale che adeguerà la disciplina all’obbligo di polizza contro gli eventi catastrofali, quindi prima di presentare domanda conviene rileggere la pagina ministeriale.

Tag: nuova-sabatinifinanza-agevolatabeni-strumentalisoftware-gestionaleindustria-4-0pmi
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