Contributo revocato: cosa deve avere la fattura del fornitore
Dal 1 gennaio 2026 vale il Codice degli incentivi e il d.lgs. 123/1998 è abrogato. I cinque filtri che la fattura di un fornitore di software deve superare, dal CUP al plafond de minimis.
Prendete un’impresa che ha fatto tutto bene: decreto di concessione ottenuto, acquistato quello che aveva dichiarato, pagato con bonifico, rendicontato nei termini. In fase di erogazione si vede revocare la quota di contributo corrispondente a una fattura, perché su quella fattura il codice unico di progetto sta nell’oggetto invece che nel campo della fattura elettronica che gli è dedicato. Il documento è corretto sotto ogni altro profilo, e il contributo su quella riga è perso.
Quella fattura l’ha emessa il fornitore. Nella catena di un progetto software il fornitore è spesso l’unico soggetto che il bando non lo legge, perché il beneficiario è il cliente. Il controllo però legge documenti, e i documenti che legge li scrive il fornitore.
C’è una ragione in più per rifare i conti adesso. Dal 1 gennaio 2026 revoca, controlli e ammissibilità della spesa sono disciplinati dal Codice degli incentivi, il d.lgs. 27 novembre 2025 n. 184, che ha abrogato integralmente il d.lgs. 123/1998, la norma che reggeva la materia dal 1998, e con essa i commi 8-quater e 8-quinquies dell’art. 31 del d.l. 69/2013 sul DURC. Quasi tutte le guide italiane in circolazione, comprese quelle di studi seri, citano ancora la norma abrogata.
La correzione da fare è doppia, perché il Codice non si applica a tutto. L’art. 25 comma 1 stabilisce che le regole del Capo III valgono per i bandi non ancora pubblicati al 1 gennaio 2026, mentre per i bandi già pubblicati a quella data “continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di riferimento”. A settembre 2026 convivono due regimi, e per sapere quale vale su un progetto si guarda la data di pubblicazione del bando, non quella della domanda.
Quello che segue sono i cinque filtri che la fattura di un fornitore di software deve superare perché il contributo del cliente sopravviva al controllo, in ordine cronologico di progetto, con accanto la norma che li impone.
TL;DR
- Dal 1 gennaio 2026 è in vigore il Codice degli incentivi (d.lgs. 184/2025, art. 28), che ha abrogato il d.lgs. 123/1998 e i commi 8-quater e 8-quinquies dell’art. 31 del d.l. 69/2013.
- Due regimi convivono. L’art. 25 comma 1 applica il Capo III ai bandi non ancora pubblicati al 1 gennaio 2026; per quelli già pubblicati restano le disposizioni previgenti. Conta la data di pubblicazione del bando.
- Prima la domanda, poi l’ordine. L’effetto di incentivazione richiede la domanda scritta prima dell’avvio dei lavori (art. 6 par. 2 Reg. UE 651/2014), e l’avvio coincide con il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare (art. 2 punto 23). Il MIMIT chiede una data “non coincidente né antecedente” a quella della domanda.
- De minimis: 300.000 euro per impresa unica nell’arco di tre anni (art. 3 par. 2 Reg. UE 2023/2831), contati su tre anni mobili dalla concessione. Chi sfora perde per intero il nuovo aiuto, che non viene ridotto fino a capienza (art. 3 par. 7).
- Il CUP va nel campo dedicato della fattura elettronica, non nell’oggetto (Ragioneria generale dello Stato, appendice tematica PNRR). Una fattura priva di CUP e dicitura “determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione” (MIMIT, FAQ Nuova Sabatini 10.7).
- Dal 27 gennaio 2026 il CUP si integra a posteriori con un servizio web dell’Agenzia delle Entrate, senza note di credito, sulle fatture con data operazione successiva al 31 maggio 2023 (Provv. 563301/2025).
- Il contante non è vietato dalla norma quadro sui fondi di coesione, lo vietano i bandi (art. 2 comma 2 lett. d, d.P.R. 66/2025).
- La revoca costa il tasso BCE più cinque punti nei casi imputabili al beneficiario (art. 17 comma 4), e il vincolo di destinazione dura tre anni per le PMI e cinque per le grandi imprese (art. 17 comma 2 lett. c).
Quali regole valgono sul progetto che avete in mano
La risposta sta in una data sola, ed è quella di pubblicazione del bando. L’art. 25 comma 1 del Codice è testuale: “Le disposizioni del capo III si applicano ai bandi non ancora pubblicati nelle forme previste alla data di entrata in vigore del presente codice; per i bandi già pubblicati alla predetta data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di riferimento”. Il Capo III sono gli articoli da 6 a 19, cioè spese ammissibili, cumulo, revoche, controlli: esattamente la materia di questo articolo.
La gerarchia delle fonti serve a non perdersi, e vale in entrambi i regimi: regolamento europeo, base giuridica dell’aiuto (esenzione per categoria oppure de minimis), Codice degli incentivi o d.P.R. 66/2025 per le spese sui fondi di coesione, e infine il bando. Il bando può essere più restrittivo delle norme che stanno sopra di lui, mai più permissivo (art. 1 comma 5 del d.P.R. 66/2025, art. 11 comma 2 del Codice). Le Regioni a statuto ordinario si conformano alla disciplina del Codice nei rispettivi ordinamenti (art. 1 comma 3).
| Filtro | Dove sta scritto | Cosa succede se salta |
|---|---|---|
| Momento della spesa | art. 6 par. 2 e art. 2 punto 23, Reg. UE 651/2014; FAQ MIMIT 1.5 | l’intero programma perde l’effetto di incentivazione |
| Plafond de minimis | art. 3, Reg. UE 2023/2831 | il nuovo aiuto esce dal de minimis per intero |
| Forma della fattura | art. 5 comma 6, d.l. 13/2023; art. 11 comma 2 lett. b, d.lgs. 184/2025 | revoca della quota corrispondente alla fattura |
| Prova del pagamento | art. 2 comma 2, d.P.R. 66/2025 | la spesa non risulta effettivamente sostenuta |
| Destinazione e cumulo | art. 17 comma 2 lett. c e lett. g, d.lgs. 184/2025 | revoca totale o parziale, con interessi |
Quando si può firmare l’ordine al fornitore?
Dopo l’invio della domanda, e non lo stesso giorno. Le FAQ della Nuova Sabatini del MIMIT, alla 1.5, sono testuali: il programma di investimento “deve essere avviato in data successiva, ossia in data non coincidente né antecedente, alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della domanda al soggetto finanziatore”. Invitalia dice la stessa cosa in una riga sola nelle FAQ di Resto al Sud: non sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda.
La ragione sta nel principio dell’effetto di incentivazione, art. 6 par. 2 del Reg. UE 651/2014: “Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato”. L’avvio dei lavori è definito all’art. 2 punto 23 come “la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima”.
Tradotto negli eventi di una fornitura software: il preventivo inviato è un’offerta e da solo non impegna nessuno. Impegnano la firma per accettazione, la conferma d’ordine, il contratto, l’acconto incassato. Se uno di questi eventi porta una data anteriore o uguale a quella della domanda, a cadere è l’intero programma di investimento, che perde l’effetto di incentivazione, non la singola voce.
Lo stesso art. 6 par. 2 elenca il contenuto minimo della domanda scritta: nome e dimensioni dell’impresa, descrizione del progetto con le date di inizio e fine, ubicazione, elenco dei costi, tipologia di aiuto e importo del finanziamento pubblico necessario. La descrizione del progetto, le date e l’elenco dei costi arrivano dal preventivo del fornitore, ed è il motivo per cui un preventivo scritto in linguaggio commerciale rallenta la domanda del cliente prima ancora di essere ammissibile o meno.
Il rischio numero uno per un fornitore ha la forma di un cliente entusiasta che propone di iniziare subito e di fare la pratica dopo. Quel cliente ha già speso il contributo.
Quanto vale il plafond de minimis, e cosa succede se si sfora?
Il massimale è di 300.000 euro per impresa unica nell’arco di tre anni (art. 3 par. 2 del Reg. UE 2023/2831). Chi lo supera perde per intero il nuovo aiuto: l’art. 3 par. 7 dice che “qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento del massimale, i nuovi aiuti non beneficiano del presente regolamento”, quindi l’importo non viene tagliato fino a capienza.
Il conteggio è il punto in cui sbagliano quasi tutti, e nel 2024 è cambiato. Il regolamento parla di tre anni, e il periodo è mobile: si conta all’indietro dalla data di concessione. Il Registro Nazionale Aiuti di Stato lo conferma nelle proprie FAQ, scrivendo che dal 1 gennaio 2024 il massimale si calcola su tre anni solari dalla data di concessione dell’aiuto e non più su tre esercizi finanziari. Le guide che parlano ancora di “tre esercizi” descrivono il vecchio Reg. 1407/2013, quello che si fermava a 200.000 euro.
Quattro precisazioni che spostano il conto di un progetto vero.
- Conta la concessione, non l’erogazione. Gli aiuti si considerano concessi “nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione” (art. 3 par. 3). Il decreto di concessione consuma il plafond anche se il bonifico arriva un anno dopo.
- Si conta in equivalente sovvenzione lordo, “al lordo di qualsiasi imposta o altro onere” (art. 3 par. 5). Una garanzia o un finanziamento agevolato non pesano per il nominale, ma per il vantaggio che portano.
- Il perimetro è l’impresa unica. In caso di fusione o acquisizione si sommano i de minimis di tutte le imprese partecipanti (art. 3 par. 8); in caso di scissione l’aiuto va all’impresa che ha rilevato le attività per cui era stato usato, e in mancanza si ripartisce in proporzione al valore contabile del capitale azionario (art. 3 par. 9).
- Dal 1 gennaio 2026 esiste un registro centrale. Gli Stati membri vi iscrivono ogni de minimis concesso entro venti giorni lavorativi e ne conservano i dati per dieci anni (art. 6 parr. 1-3), e nuovi aiuti si erogano solo dopo aver verificato il rispetto del massimale (art. 6 par. 4).
Il registro non ha però mandato in pensione la dichiarazione sostitutiva dell’impresa. L’art. 7 par. 4 la impone “in attesa che il registro centrale sia istituito e copra un periodo di tre anni”: partito il 1 gennaio 2026, il registro coprirà tre anni solo dal 2029. Fino ad allora la responsabilità della veridicità e della completezza resta del beneficiario, anche per gli aiuti che nel registro non compaiono. Il regolamento si applica fino al 31 dicembre 2030, con sei mesi ulteriori per le concessioni conformi (art. 7 par. 3).
Il CUP in fattura, e il servizio che dal 27 gennaio 2026 lo rimedia
Dal 1 giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive devono contenere il CUP riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento della richiesta dell’incentivo (art. 5 comma 6 del d.l. 13/2023, convertito dalla legge 41/2023). Per i bandi pubblicati dal 1 gennaio 2026 lo ripete l’art. 11 comma 2 lett. b) del Codice, che chiede documentazione di spesa tracciabile e recante il codice unico di progetto.
Dove va scritto è la parte che fa danno. La Ragioneria generale dello Stato, nell’appendice tematica PNRR sulla duplicazione dei finanziamenti, è esplicita: il CUP “deve essere inserito nell’apposito campo dedicato e non solo nell’oggetto della fattura”. Il motivo è meccanico. Il controllo incrocia le fatture per CUP, e un codice scritto in un campo libero non viene incrociato da nessuno.
La conseguenza la mette per iscritto il MIMIT nelle FAQ della Nuova Sabatini, alla 10.7: la fattura “sprovvista del CUP e della dicitura previsti non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione”. La dicitura, in quella misura, è il riferimento all’art. 2 comma 4 del d.l. 69/2013, e cambia da bando a bando: va letta nel testo del bando del cliente, mai copiata da un altro progetto.
Il campo della fattura elettronica lo compila chi emette la fattura, cioè il fornitore. Un errore di fatturazione della software house fa perdere il contributo al cliente, e il cliente se ne accorge mesi dopo, in erogazione. Obsidian Technologies controlla CUP, dicitura richiesta dal bando e separazione delle voci sul proprio preventivo e sulla propria fattura prima di emetterla, non in sede di rendicontazione.
Il rimedio che quasi nessuno conosce
Dal 27 gennaio 2026, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, è attivo un servizio web che permette di integrare il CUP omesso o errato in fatture elettroniche già trasmesse al Sistema di Interscambio, senza note di credito e senza riemettere il documento. La base è il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. 563301/2025 del 10 dicembre 2025.
Tre dettagli decidono se vi serve davvero:
- copre le fatture con data operazione successiva al 31 maggio 2023 (punto 1.2), quindi tutto l’arco dell’obbligo;
- lo usa il cessionario o committente, cioè il cliente, oppure un intermediario delegato (punto 1.4): la correzione parte dal cliente, e il fornitore può al massimo passargli l’elenco esatto dei numeri di fattura da sistemare;
- integra il CUP mancante o errato, e tutte le altre condizioni che il bando pone sul contenuto della fattura restano da rispettare.
Conviene usarlo appena l’errore si scopre, prima che la fattura arrivi al controllo con il campo vuoto.
Come si paga, e perché il pagamento è metà della prova
La spesa è ammissibile se è stata “effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente” (art. 2 comma 2 lett. b del d.P.R. 66/2025, il regolamento sui criteri di ammissibilità della spesa per i fondi europei 2021-2027, in vigore dal 23 maggio 2025). La fattura dimostra l’obbligazione, la quietanza dimostra la spesa, e il controllo chiede entrambe.
Lo stesso comma vuole che la spesa sia tracciabile e verificabile attraverso una pista di controllo adeguata. Nei controlli PNRR la Ragioneria elenca gli elementi che devono garantire l’esatta riconducibilità della spesa al progetto: CUP, CIG, conto corrente per la tracciabilità dei flussi finanziari, riferimento al titolo dell’intervento e al finanziamento europeo.
Sul contante conviene essere precisi, perché la regola che circola è più severa del testo. Il d.P.R. 66/2025, art. 2 comma 2 lett. d), dice che “i pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi fissati dall’Autorità di gestione e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento”. Il divieto di contante che quasi tutti i bandi contengono arriva dal bando, e per chi emette fattura il significato pratico è uno solo: il limite si legge nel bando, perché nel bando può essere zero.
Il divieto di pagare il fornitore per compensazione di crediti circola in molte guide riferito alla Nuova Sabatini, insieme all’elenco degli strumenti ammessi (bonifico, SEPA Credit Transfer, RI.BA.). Nelle FAQ e nei documenti MIMIT consultati per questo articolo quel divieto non compare in forma testuale, e il dato si trova solo su portali di consulenza: va verificato sulla circolare direttoriale vigente prima di costruirci sopra le modalità di pagamento di un progetto.
Il divieto di acquistare da soggetti collegati è invece verificabile, purché attribuito alla fonte giusta. Invitalia lo scrive nelle FAQ di Resto al Sud: non sono agevolabili “beni e servizi di proprietà di uno o più soci del beneficiario nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado”. Il Codice degli incentivi non lo elenca fra le cause di esclusione dell’art. 9, quindi resta una clausola che i bandi inseriscono quasi sempre e non una regola generale di legge. Per una software house che sia entrata nel capitale di un cliente, o che fatturi alla società di un familiare, la distinzione è teorica: il bando lo vieta lo stesso.
Cosa guarda il controllo dopo, e per quanto tempo
I beni agevolati non possono essere alienati, ceduti o distratti prima di tre anni per le PMI e cinque per le grandi imprese dalla data di completamento dell’investimento, in mancanza di diversa indicazione del bando (art. 17 comma 2 lett. c del Codice). La revoca può essere totale oppure parziale, purché proporzionale all’inadempimento riscontrato e secondo quanto definisce il bando (comma 3).
Il conto della revoca sta al comma 4. Si restituiscono le agevolazioni fruite, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca centrale europea vigente alla data dell’atto di revoca. Nei casi di assenza dei requisiti, di fatti addebitabili al beneficiario e di delocalizzazione quel tasso è maggiorato di cinque punti percentuali. Rinuncia e rideterminazione per minori spese sostenute restano senza maggiorazione.
L’art. 17 comma 2 tipizza le cause di revoca, e tre riguardano da vicino un progetto software: la documentazione incompleta o irregolare non sanabile e imputabile al beneficiario (lett. a), la mancata realizzazione dell’operazione nei termini (lett. b) e il mancato rispetto dei limiti di cumulo (lett. g). Le altre vanno dalle procedure di crisi o insolvenza alla riduzione occupazionale, fino alla rinuncia.
Sui fondi europei il vincolo ha una norma propria e più lunga. L’art. 65 del Reg. UE 2021/1060 chiede la restituzione del contributo se entro cinque anni dal pagamento finale l’attività produttiva cessa o viene trasferita fuori dalla regione NUTS 2, se un cambio di proprietà procura un vantaggio indebito, o se una modifica sostanziale compromette gli obiettivi. Per gli investimenti e i posti di lavoro creati dalle PMI il termine è riducibile a tre anni.
La stessa fattura non si rendiconta due volte
Doppio finanziamento e cumulo sono due cose diverse, e la Ragioneria le ha definite una accanto all’altra. Il divieto di doppio finanziamento prescrive che “il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura”. Il cumulo, al contrario, “si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo cumulate a copertura di diverse quote parti di un progetto”. Il primo è vietato sempre, il secondo è ammesso quando è disciplinato.
La base europea è l’art. 9 del Reg. UE 2021/241: i progetti possono essere sostenuti da altri strumenti dell’Unione “a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”. A disciplinare il cumulo è il bando, per obbligo di legge: l’art. 12 comma 3 del Codice impone che il bando rechi specifiche disposizioni sul cumulo di più agevolazioni, e l’art. 6 comma 1 lett. f) lo mette fra i contenuti necessari. Se il bando tace, si chiede al soggetto concedente prima di emettere fattura.
Per un fornitore la conseguenza è operativa. Se il cliente ha già rendicontato una vostra fattura su una misura, quella fattura è bruciata per qualunque altra. Un progetto cofinanziato da due fonti richiede quote parti separate e documentate, e la domanda da fare al cliente per iscritto, prima di fatturare, è quale misura coprirà quale porzione. Lo strumento che rende il doppio finanziamento visibile al controllo è ancora il CUP.
Due verifiche, infine, possono fermare l’erogazione senza che nessuno abbia sbagliato una fattura. Il DURC viene acquisito d’ufficio per le agevolazioni finalizzate a investimenti e ha validità di centoventi giorni dal rilascio (art. 18 comma 3 lett. b). Se in erogazione emerge un’inadempienza contributiva scatta l’intervento sostitutivo: l’amministrazione trattiene l’importo corrispondente e lo versa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi (art. 18 comma 4 lett. a). Per gli aiuti di Stato diversi dal de minimis si aggiunge la verifica Deggendorf sul Registro Nazionale Aiuti, e in caso di pendenza “l’erogazione all’interessato è preclusa fino a soluzione della stessa” (art. 18 comma 4 lett. c).
Cosa queste regole non dicono
Tre voci tipiche di una fattura software non hanno una regola trasversale, e chi ve ne dà una sta generalizzando da un singolo bando.
I canoni ricorrenti restano un buco. Gli abbonamenti SaaS e cloud, le sottoscrizioni AI a consumo e i costi di sviluppo capitalizzati come costi di sviluppo (voce B.I.2 dello stato patrimoniale) sono le tre voci su cui una fornitura moderna rischia di più, e nessuna delle fonti primarie citate qui detta una regola generale: vanno verificate bando per bando. Quello che è verificabile riguarda il software capitalizzato come immobilizzazione immateriale, che il MIMIT ammette nella Nuova Sabatini (FAQ 6.4) sia come software di base sia come software applicativo con disciplina autonoma di bene immateriale. Come il commercialista del cliente lo iscrive a bilancio decide più del contenuto tecnico della fornitura, ed è il ragionamento che sta dietro l’articolo sulla Nuova Sabatini e il software gestionale.
Sull’IVA circola una semplificazione. La frase “l’IVA non è ammissibile se recuperabile” descrive bene la pratica dei bandi italiani per un cliente B2B che la detrae, e come citazione del regolamento europeo è falsa. L’art. 64 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2021/1060 esclude l’IVA salvo, fra gli altri casi, “per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5 000 000 EUR (IVA inclusa)”: sotto quella soglia l’IVA è ammissibile anche se recuperabile. Il d.P.R. 66/2025 richiama quella norma all’art. 16 comma 1, e al comma 3 dice che ogni altro tributo è ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario. Nel preventivo conviene dirlo prima, perché il cliente ragiona sul totale fattura mentre il contributo si calcola quasi sempre sull’imponibile.
La consulenza cambia risposta a seconda del canale. Nelle FAQ di Resto al Sud Invitalia dà “progettazione, consulenze” come generalmente escluse; sui fondi di coesione l’art. 16 comma 5 del d.P.R. 66/2025 ammette “spese per consulenze legali, spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione”. Due regimi, due risposte opposte sulla stessa parola, e il motivo per cui la parte di analisi di un progetto conviene descriverla come attività del programma di investimento.
Un pezzo del Codice, infine, è ancora sospeso. L’art. 6 comma 2 rinvia a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy per la redazione uniforme dei bandi, e l’art. 11 comma 4 a una piattaforma per la classificazione standardizzata delle voci di spesa. Alla data di questo articolo non è stato possibile verificare se quel decreto sia stato adottato: finché non lo è, la classificazione delle voci resta quella che scrive ciascun bando.
Gli errori che fanno revocare il contributo
1. Firmare per accettazione prima di inviare la domanda. È l’errore che costa tutto, perché non colpisce una voce ma l’effetto di incentivazione dell’intero programma. Lo stesso giorno della domanda non basta: il MIMIT chiede una data “non coincidente né antecedente”.
2. Scrivere il CUP nell’oggetto della fattura. Il controllo incrocia il campo dedicato, e quello che sta nel corpo del documento non viene letto da nessun sistema.
3. Copiare la dicitura da un altro progetto. La dicitura obbligatoria la definisce il bando, e quella della Nuova Sabatini richiama una norma che in un bando camerale non c’entra nulla.
4. Contare il de minimis per esercizi finanziari. Dal 1 gennaio 2024 si contano tre anni mobili a ritroso dalla data di concessione, e la concessione pesa sul plafond anche quando l’erogazione non è ancora arrivata.
5. Dare per superata la dichiarazione de minimis. Il registro centrale è partito il 1 gennaio 2026 e coprirà tre anni solo dal 2029: fino ad allora la dichiarazione dell’impresa resta dovuta, e la responsabilità della completezza è del beneficiario.
6. Rendicontare la stessa fattura su due misure. Il mancato rispetto dei limiti di cumulo è causa autonoma di revoca (art. 17 comma 2 lett. g), e il CUP rende l’abbinamento visibile.
7. Sbagliare il canale di invio della domanda. L’art. 14 comma 2 lo dice in modo secco: la presentazione “attraverso modalità difformi da quelle previste dal medesimo bando” è causa di inammissibilità e non è sanabile in soccorso istruttorio.
8. Fidarsi di una guida che cita il d.lgs. 123/1998. Quella norma è abrogata dal 1 gennaio 2026. Chi la cita per revoca e sanzioni sta descrivendo un regime che, sui bandi pubblicati da quella data, non esiste più.
FAQ
Le spese sostenute prima della domanda sono ammissibili?
No. Il principio dell’effetto di incentivazione richiede che la domanda scritta preceda l’avvio dei lavori (art. 6 par. 2 Reg. UE 651/2014), e l’avvio coincide con il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare o con qualsiasi impegno che renda irreversibile l’investimento. Il MIMIT precisa che la data di avvio deve essere successiva, non coincidente, a quella di trasmissione della domanda.
La fattura è già partita senza CUP: si può rimediare?
Sì. Dal 27 gennaio 2026 il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, nell’area riservata, un servizio web per integrare un CUP omesso o errato su fatture già trasmesse al Sistema di Interscambio, senza note di credito. Riguarda le fatture con data operazione successiva al 31 maggio 2023, e lo usa il committente o un intermediario delegato.
Come si contano i tre anni del plafond de minimis?
Su tre anni mobili calcolati a ritroso dalla data di concessione dell’aiuto, non su tre esercizi finanziari. Il massimale è di 300.000 euro per impresa unica, e l’aiuto si considera concesso quando nasce il diritto a riceverlo, indipendentemente da quando viene erogato.
Se sforo il plafond, mi tagliano il contributo fino a capienza?
No. L’art. 3 par. 7 del Reg. UE 2023/2831 stabilisce che i nuovi aiuti che comportano il superamento del massimale non beneficiano del regolamento. L’intero nuovo aiuto esce dal de minimis, e se non trova un’altra base giuridica diventa un aiuto da recuperare.
Il registro centrale de minimis sostituisce la dichiarazione sostitutiva?
Non ancora. L’art. 7 par. 4 impone la dichiarazione dell’impresa in attesa che il registro copra un periodo di tre anni; essendo partito il 1 gennaio 2026, la copertura piena arriva nel 2029. Fino ad allora la veridicità e la completezza restano responsabilità del beneficiario.
Si può pagare il fornitore in contanti?
La norma quadro sui fondi di coesione ammette i pagamenti in contanti nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi fissati dall’Autorità di gestione e il divieto di artificioso frazionamento (art. 2 comma 2 lett. d del d.P.R. 66/2025). In pratica quasi tutti i bandi lo escludono, quindi il limite applicabile è quello scritto nel bando.
Quali regole valgono se il bando è stato pubblicato nel 2025?
Quelle previgenti. L’art. 25 comma 1 del Codice applica il Capo III (spese ammissibili, cumulo, revoche, controlli) ai soli bandi non ancora pubblicati al 1 gennaio 2026. Per un progetto la domanda giusta è quando è stato pubblicato il bando, non quando è stata presentata la domanda.
Quanto costa una revoca?
La restituzione delle agevolazioni fruite, con un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE vigente alla data dell’atto di revoca, maggiorato di cinque punti percentuali quando la revoca dipende dall’assenza dei requisiti, da fatti addebitabili al beneficiario o da delocalizzazione. In caso di rinuncia o di rideterminazione per minori spese la maggiorazione non si applica.
I cinque controlli che si fanno prima di emettere fattura
Sono cinque domande, si fanno in due minuti e vanno fatte prima che il documento parta, perché dopo il rimedio esiste solo per una di esse.
- La data. La domanda è stata inviata, e l’accettazione dell’ordine porta una data successiva a quella. Non coincidente.
- Il CUP. Presente nel campo dedicato della fattura elettronica, copiato dall’atto di concessione carattere per carattere.
- La dicitura. Quella che chiede il bando del cliente, nel testo della fattura, letta sul bando e non su un progetto precedente.
- Le voci. Separate per tipologia come le chiede la rendicontazione, con una descrizione tecnica che dica cosa è stato realizzato e non cosa promette di migliorare.
- La catena intorno. Pagamento tracciabile con causale che richiami la fattura, nessun legame societario o familiare fra le parti, e la conferma scritta del cliente che quella fattura non è già rendicontata su un’altra misura.
Se avete un decreto di concessione in mano e un progetto software da farci entrare, parliamone: mezz’ora basta a dire quali voci reggono il controllo, come vanno descritte nel preventivo e quali documenti servono al cliente prima della domanda.
Le misure dove queste regole si vedono all’opera, ognuna con le proprie eccezioni: il Voucher Doppia Transizione 2026 per le imprese già attive, Autoimpiego e Resto al Sud 2.0 per chi apre adesso, e la Nuova Sabatini, dove l’ammissibilità del software dipende dalla posta di bilancio in cui il cliente lo iscrive.
Fonti: il Codice degli incentivi su Normattiva, il Reg. UE 2023/2831 sul de minimis, l’area fatturazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate per il servizio di integrazione del CUP, le FAQ della Nuova Sabatini del MIMIT e il d.P.R. 66/2025 in Gazzetta Ufficiale. Più l’appendice tematica PNRR della Ragioneria generale dello Stato sulla duplicazione dei finanziamenti e le FAQ del Registro Nazionale Aiuti di Stato. Informazioni verificate sui testi normativi al 13 settembre 2026: il quadro è cambiato il 1 gennaio 2026 e ogni bando può restringerlo, quindi il testo del bando e le FAQ dell’ente vanno riletti prima di impegnare denaro.
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